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POLIZZA UNICA PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

Colpa Grave e Condanna in Solido delle professioni sanitarie operanti in strutture pubbliche e private, Responsabilita' Civile Professionale medica con chirurgia minore

REVO Spa



(se posseduto)

info

Scheda tecnica del prodotto

adeguata alla Legge Gelli N. 24 del 08/03/2017 e Decreti Attuativi del 15/12/2023 N.232

ASSICURATO

Tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata e/o in Enti Pubblici – e la libera professione medica, che abbia aderito alla presente Polizza Convenzione ed abbia pagato il relativo premio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base)

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato/Aderente, nel limite del massimale indicato in polizza, per azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti oppure a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo promosso nei confronti dell’Assicurato/Aderente dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata, nonché a tenere indenne l’Assicurato/Aderente in caso di rivalsa sempre per colpa grave di responsabilità amministrativa esercitata dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 del Codice Civile esperita dall’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata anche ai sensi dell’art.9 Legge 24/2017.
L’assicurazione è operante per tutte le attività professionali esercitate dall’Assicurato/Aderente, indicate nel certificato di adesione, svolte presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata.
L’assicurazione è estesa inoltre per colpa grave alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile degli Assicurati/Aderenti. L’assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.
La Compagnia, pertanto, non interviene nei procedimenti civili ed in eventuali richieste di mediazione.


Estensione responsabilità civile

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso in cui l’Assicurato/Aderente venga chiamato in causa dal danneggiato o riceva una richiesta di risarcimento e la struttura pubblica o privata di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti di fornire all’Assicurato/Aderente un’adeguata copertura della responsabilità civile, la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale al di fuori dei casi di colpa grave ed è prestata all’Assicurato/Aderente alle seguenti condizioni: l’Assicurato/Aderente deve formulare alla struttura contestualmente all’avviso di sinistro una richiesta scritta di manleva. Ove la struttura non dia riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio è inteso ai fini della presente clausola come espresso rifiuto di manlevare l’Assicurato/Aderente. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 nel caso in cui sia attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 696bis cpc.
La presente estensione opera unicamente in caso di mancata manleva da parte della struttura di appartenenza dell’Assicurato/Aderente.


CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)

La Compagnia, nel limite del massimale indicato in polizza, indennizza le somme che l’Assicurato/Aderente è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall’Assicurato/Aderente stesso in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o l’impresa di assicurazioni della struttura sanitaria e/o socio sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato/Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.
Il sinistro è indennizzabile a termini della presente polizza, solo qualora la struttura sanitaria e/o socio-sanitaria di appartenenza e/o l’impresa assicurazioni della struttura sanitaria e/o socio-sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell’Assicurato/Aderente obbligato in solido. L’assicurazione è estesa anche per un massimale di euro 200.000,00 ad una eventuale provvisionale liquidata in sede penale e per la quale l’Ente, dopo che gli sia stata comunicata da parte dell’Assicurato/Aderente la richiesta di manleva dal pagamento, non provveda nei termini prescritti con conseguente esposizione diretta dell’assicurazione al pagamento del danno.
L’Assicurato/Aderente, attivando la presente garanzia, dichiara di cedere alla Compagnia tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura Sanitaria di appartenenza e/o dell’impresa di assicurazioni della struttura sanitaria e/o socio sanitaria di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna la struttura sanitaria e/o socio sanitaria di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell’Assicurato/Aderente con polizza di e/o fondi all’uopo predisposti.


RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato/Aderente, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali riportate in polizza durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa).
La presente garanzia opera per:

  • Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata ed indicata in polizza;
  • Azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria nonché di surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
  • Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

Se l’assicurato sottoscrive esclusivamente la garanzia C Rc Professionale, in deroga a quanto previsto dall’Art. 4.1 delle Condizioni di Polizza, la copertura assicurativa non sarà estesa alla copertura di Colpa Grave in qualità di esercente la professione presso Azienda sanitaria nazionale pubblica o aziende sanitarie private.


RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI – CONDUZIONE DELLO STUDIO

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • Morte e lesioni personali;
  • Distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose;

In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività professionali specificate nel certificato di adesione L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato/Aderente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

SINISTRO

Qualsiasi comunicazione che possa produrre un eventuale responsabilità all’Assicurato originato, da errore od omissione accaduto o commesso non prima della data di retroattività e denunciata alla Società Assicuratrice per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione. (Claims Made).

CLAUSOLA DI CONTINUITA'

La Compagnia si impegna, nei termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l’Assicurato delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente polizza, anche se derivanti da fatti o circostanze, che fossero noti all’assicurato prima della decorrenza della polizza, a condizione che la precedente copertura assicurativa non consentisse l’apertura di un sinistro per fatti e circostanze come definiti nella presente polizza.
Restano escluse, in ogni caso, qualsiasi fatto o circostanza per cui l’Assicurato abbia ricevuto una citazione in giudizio, chiamata in causa oppure sia stato o sia sottoposto a inchiesta giudiziaria.

MASSIMALE

Il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto per Legge: tre volte il reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Resta inteso che in ogni caso il limite di risarcimento non potrà superare quanto indicato sul certificato di assicurazione.

FRANCHIGIA

Nessuna.

RETROATTIVITA’ E POSTUMA

Retroattività base 10 anni dalla data di decorrenza. Illimitata su espressa richiesta con aumento del 10% del premio annuale.

Postuma 10 anni per cessata attività professionale per qualsiasi causa con sovra-premio del 300% del premio di tariffa applicabile.

DURATA POLIZZA Decorrenza variabile: al 1° Gennaio per adesioni entro il 28.02 di ogni anno; per adesioni dopo il 28/2 dalle ore 24.00 del giorno di acquisto della copertura. Scadenza: il 31.12 di ogni anno CON TACITO RINNOVO.
SOCIETÀ ASSICURATRICE REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell’Agricoltura 7 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano
Capitale sociale € 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Verona 05850710962
Telefono +39 02 92885700
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO PER CONTO DELLA COMPAGNIA ALLIANZ IN QUALITA’ DI AGENTI Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia
Tel. 0187280122 – Fax 0187575808
e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it
Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE

On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;

La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.


La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.