POLIZZA UNICA PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE
Colpa Grave e Condanna in Solido delle professioni sanitarie operanti in strutture pubbliche e private, Responsabilita' Civile Professionale medica con chirurgia minore
REVO Spa
Scheda tecnica del prodotto
adeguata alla Legge Gelli N. 24 del 08/03/2017 e Decreti Attuativi del 15/12/2023 N.232
ASSICURATO |
Tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata e/o in Enti Pubblici – e la libera professione medica, che abbia aderito alla presente Polizza Convenzione ed abbia pagato il relativo premio. |
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE |
RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base)
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato/Aderente, nel limite del massimale indicato in polizza,
per azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti oppure a seguito di
sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo promosso
nei confronti dell’Assicurato/Aderente dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata,
nonché a tenere indenne l’Assicurato/Aderente in caso di rivalsa sempre per colpa grave di responsabilità amministrativa esercitata
dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 del Codice Civile
esperita dall’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata anche ai sensi dell’art.9
Legge 24/2017. Estensione responsabilità civile
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso in cui l’Assicurato/Aderente venga chiamato in causa dal danneggiato o riceva una richiesta
di risarcimento e la struttura pubblica o privata di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti di fornire
all’Assicurato/Aderente un’adeguata copertura della responsabilità civile, la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità
civile contrattuale ed extracontrattuale al di fuori dei casi di colpa grave ed è prestata all’Assicurato/Aderente alle seguenti
condizioni: l’Assicurato/Aderente deve formulare alla struttura contestualmente all’avviso di sinistro una richiesta scritta di manleva.
Ove la struttura non dia riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio è inteso ai fini della presente
clausola come espresso rifiuto di manlevare l’Assicurato/Aderente. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 nel caso in cui sia
attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 696bis cpc. CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)
La Compagnia, nel limite del massimale indicato in polizza, indennizza le somme che l’Assicurato/Aderente è tenuto a pagare
in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente
dall’Assicurato/Aderente stesso in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria
e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o l’impresa di assicurazioni della struttura sanitaria e/o socio sanitaria di appartenenza
e lo stesso Assicurato/Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti. RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato/Aderente, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a
cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali riportate in polizza durante il periodo di assicurazione o
di retroattività (se concessa).
Se l’assicurato sottoscrive esclusivamente la garanzia C Rc Professionale, in deroga a quanto previsto dall’Art. 4.1 delle Condizioni di Polizza, la copertura assicurativa non sarà estesa alla copertura di Colpa Grave in qualità di esercente la professione presso Azienda sanitaria nazionale pubblica o aziende sanitarie private. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI – CONDUZIONE DELLO STUDIO
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
per danni involontariamente cagionati a terzi per:
In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività professionali specificate nel certificato di adesione L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato/Aderente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. |
SINISTRO |
Qualsiasi comunicazione che possa produrre un eventuale responsabilità all’Assicurato originato, da errore od omissione accaduto o commesso non prima della data di retroattività e denunciata alla Società Assicuratrice per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione. (Claims Made). |
CLAUSOLA DI CONTINUITA' |
La Compagnia si impegna, nei termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l’Assicurato delle richieste di
risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente polizza, anche se derivanti da
fatti o circostanze, che fossero noti all’assicurato prima della decorrenza della polizza, a condizione che la precedente
copertura assicurativa non consentisse l’apertura di un sinistro per fatti e circostanze come definiti nella presente polizza.
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MASSIMALE |
Il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto per Legge: tre volte il reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Resta inteso che in ogni caso il limite di risarcimento non potrà superare quanto indicato sul certificato di assicurazione. |
FRANCHIGIA |
Nessuna. |
RETROATTIVITA’ E POSTUMA |
Retroattività base 10 anni dalla data di decorrenza. Illimitata su espressa richiesta con aumento del 10% del premio annuale.
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DURATA POLIZZA | Decorrenza variabile: al 1° Gennaio per adesioni entro il 28.02 di ogni anno; per adesioni dopo il 28/2 dalle ore 24.00 del giorno di acquisto della copertura. Scadenza: il 31.12 di ogni anno CON TACITO RINNOVO. |
SOCIETÀ ASSICURATRICE |
REVO Insurance S.p.A. Sede legale: Viale dell’Agricoltura 7 37135 Verona Sede operativa: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano Capitale sociale € 6.680.000,00 (i.v.) Cod. Fisc./P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Verona 05850710962 Telefono +39 02 92885700 PEC: revo@pec.revoinsurance.com |
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO PER CONTO DELLA COMPAGNIA ALLIANZ IN QUALITA’ DI AGENTI |
Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124
La Spezia
Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it Pec: bucchionistudio@legalmail.it. |
PROCEDURA DI ADESIONE |
On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it; La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario. |
La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.