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POLIZZA COLLETTIVA GROUPAMA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ COLPA GRAVE

(se posseduto)

info


COS'È LA COLPA GRAVE?

  • CORTE DEI CONTI, SEZ. II, 20 MARZO 2007, N. 65 "… PRESENZA DI COMPORTAMENTI OMISSIVI SOLO SE CONNOTATI DALLA CONSAPEVOLEZZA, EQUIPARABILE ALLA COLPEVOLE IGNORANZA, DELLA NECESSITÀ DI AGIRE …”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. I, 27 GENNAIO 2006, N. 26 "… COLPA GRAVE NON SECONDO UN'ASTRATTA NOZIONE, MA VALUTANDO IL FATTUALE E CONCRETO ATTEGGIARSI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA L'AGENTE…”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. CALABRIA, 2 FEBBRAIO 2004, N. 64 "… LA DISTINZIONE TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE RISULTA DAL CONFRONTO TRA IL COMPORTAMENTO IN CONCRETO CON QUELLO CHE SAREBBE STATO NECESSARIO…”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. ABRUZZO, 2 NOVEMBRE 2003, N. 585 "… UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO ANOMALO ED INADEGUATO, CON EVIDENTE VIOLAZIONE DEI COMUNI, ELEMENTARI ED IRRINUNCIABILI CANONI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E DI SANA GESTIONE…”

Scheda tecnica del prodotto

ASSICURATO Tutto il personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo inquadrato nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e/o il personale dipendente di Enti Pubblici che abbia aderito alla presente Polizza Convenzione e abbia pagato il relativo premio.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale di polizza, prestano l’assicurazione nella forma “Claims Made” e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a titolo di responsabilità erariale in relazione all’attività professionale dichiarata in polizza, conseguente ad atti, fatti od omissioni a lui imputabili per colpa grave, nei termini e per gli effetti riconosciuti con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti a seguito di giudizio di accertamento e condanna per responsabilità erariale.
È esclusa la garanzia in caso di dolo dell’assicurato da cui sia generata responsabilità erariale.
L’assicurazione è prestata anche nel caso di rivalsa nei confronti dell’assicurato ad opera dell’Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla Legge, nonché per l’eventuale esperimento dell’azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’assicurazione si intende estesa anche in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita; in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di €1.000.000 (un milione).
Fermo quanto previsto al precedente punto resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente, e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale/Ente Pubblico o comunque che non sia svolto nell’ambito della sua funzione di dipendente pubblico.
RISCHI COPERTI Tutte le attività dichiarate dall’Assicurato nel modulo di adesione e quelle analoghe precedentemente svolte presso altre aziende sanitarie. L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato, consulente, collaboratore e/o libero professionista operante all’interno e su incarico di strutture sanitarie pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). È compresa altresì l’attività professionale “intramoenia” esercitata in conformità alla norme e ai regolamenti vigenti.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato mediante atto scritto:
  1. La comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all’Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni.
  2. La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione.
  3. L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione.
  4. La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo.
  5. La comunicazione formale con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l’Assicurato dell’avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato.
  6. Il ricevimento da parte del Contraente Assicurato di un’istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge.
  7. La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o l’Impresa di Assicurazione con l’imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Non è considerata comunicazione formale della Struttura Sanitaria di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria.
SINISTRO L’evento in relazione al quale la richiesta di risarcimento come sopra definita, venga portata a conoscenza dell’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
MASSIMALE Il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto dalla Legge n.24/2017: tre volte il reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
FRANCHIGIA Nessuna.
RETROATTIVITÀ E POSTUMA Retroattività fissa al 31/01/2001.
Postuma gratuita di anni 10 per cessata attività.
DURATA POLIZZA Decorrenza variabile: al 1° Gennaio per adesioni entro il 28.02 di ogni anno; viceversa dalle ore 24.00 del giorno di acquisto della copertura.
Scadenza: il 31.12 di ogni anno SENZA TACITO RINNOVO.
SOCIETÀ ASSICURATRICE Groupama Assicurazioni SpA Pec: groupama@legalmail.it.
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it   Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;
La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.


FATTI NOTI: ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi coperti dalla presente polizza in dipendenza dell’attività esercitata dall’assicurato stesso con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione e che si siano concretizzati con una richiesta di risarcimento da parte di terzi, da parte dell’azienda di appartenenza e/o con invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.