More Website Templates at TemplateMonster.com!

Hai già un account?

Accesso

Accesso FNOPO

Sei un utente nuovo?

Registrazione

PROFESSIONE MEDICA

POLIZZA COLLETTIVA BERKSHIRE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LA LIBERA PROFESSIONE SANITARIA



(se posseduto)

info

Scheda tecnica del prodotto

ASSICURATO La persona fisica debitamente munita dei titoli di studio e delle abilitazioni e specializzazioni necessarie richieste dalla legge ed indicate espressamente nella Scheda di Polizza, che svolge la propria attività professionale secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione e riportate nella Scheda di Polizza.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A) Responsabilità Civile

In relazione alla Responsabilità Civile, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione e riportata nell’Allegato 1 alla sezione “Specialità Mediche Assicurabili”, che costituisce parte integrante del contratto, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti e che abbia le qualificazioni, le specializzazioni e le abilitazioni necessarie richiesta dalla normativa vigente di volta in volta applicabile.


La Compagnia risponde:


a) delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;


b) delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222;


c) i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e al di fuori dell’attività retribuita anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata. Tale estensione opera con un sottolimite di importo pari a Euro 1.000.000,00.


B) Responsabilità Civile per Colpa Grave

Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei massimali di polizza, solo qualora egli sia dichiarato - con sentenza dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste - responsabile o corresponsabile per colpa grave (in quest’ultimo caso pro-quota e senza obbligo di solidarietà).


L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con la Compagnia non farà cumulo con la presente polizza. L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con altro assicuratore è soggetta alle previsioni di cui all’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.


RISCHI COPERTI

La garanzia è operante per quanto previsto dall’Art. 21 della sezione III) “Condizioni Generali”, (Oggetto dell’Assicurazione) in relazione allo svolgimento dell’attività professionale dell’Assicurato come dichiarato nel Modulo di Proposta e come riportato nella Scheda di Polizza.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quella che, per prima, tra le seguenti circostanze venga a conoscenza dell’Assicurato nel corso di ciascun Periodo di Assicurazione:

La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all’Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni; l’azione giudiziaria promossa o estesa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione.

SINISTRO La Richiesta di Risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, D.M. 32/2023, nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato.
In caso di polizza di cui all’articolo 10, comma 3, della Legge Gelli, il sinistro è costituito dall’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell’assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285, la querela e l’avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso).
MASSIMALE A scelta tra EUR 1.000.000,00 per sinistro / EUR 3.000.000,00 per periodo di assicurazione; EUR 2.000.000,00 per sinistro EUR 6.000.000,00 per periodo di assicurazione; EUR 3.000.000,00 per sinistro / EUR 9.000.000,00 per periodo di assicurazione; EUR 5.000.000,00 per sinistro / EUR 15.000.000,00 per periodo di assicurazione.
FRANCHIGIA Nessuna.
RETROATTIVITÀ E POSTUMA Retroattività 10 anni. L’Assicurato ha facoltà di richiedere un periodo di retroattività illimitata previa applicazione e pagamento di un sovra-premio pari al 10% del premio. Postuma di anni 10 per cessazione attività definitiva e non definitiva su richiesta e con sovra-premio.
DIRETTORE SANITARIO
(Condizione aggiuntiva)
La garanzia di cui al presente Articolo 30, aggiuntiva ed opzionale, è estesa, nei limiti del massimale di Polizza, ai danni a persone e cose involontariamente cagionati a terzi per l’attività medica inerente la funzione di Direttore Sanitario presso una Struttura Sanitaria. Inoltre, la presente Garanzia aggiuntiva opzionale è rivolta a tutelare l’Assicurato tenendolo indenne anche di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Perdite Patrimoniali cagionate a terzi derivanti da atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni (in deroga a quanto previsto dall’art. 26 “Esclusioni” del set informativo) di carattere amministrativo, gestionale organizzativo, dirigenziale, aziendale.
L'Assicurazione comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. In ordine a tali perdite patrimoniali la Compagnia presta l’Assicurazione per la presente Garanzia fino a concorrenza del Sottolimite di Euro 200.000,00 (duecentomila) per Periodo annuo di Assicurazione. L’Assicurazione non comprende le Perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all’Assicurato. Ai fini della presente Garanzia aggiuntiva opzionale non sono considerati Terzi: la Struttura Sanitaria, il suo legale rappresentante ed il socio a responsabilità illimitata, salvo che non sia esperita azione di Responsabilità Amministrativa e/o di Surrogazione.
CONDUZIONE DELLO STUDIO
(Condizione aggiuntiva)
R.C.T.

A fronte del pagamento del Premio aggiuntivo dovuto, la Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale con esclusione di qualsiasi responsabilità di natura professionale. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
Se il numero complessivo di lavoratori dipendenti e/o assimilati di cui sopra è superiore a due, la polizza è soggetta alla previa approvazione della direzione generale della Compagnia ed al pagamento di un ulteriore sovra-premio da determinarsi dalla stessa.


R.C.O.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2) ai sensi delle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. del 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.
La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell'Assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella d’inizio copertura della Scheda di Polizza.
Se il numero di lavoratori dipendenti e/o assimilati di cui sopra è superiore a due, la polizza è soggetta alla previa approvazione della direzione generale della Compagnia ed al pagamento di un sovra-premio da determinarsi dalla stessa.
Le presenti Garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate con una franchigia di Euro 500,00 per ogni evento.

DURATA POLIZZA Contratto Annuale CON TACITO RINNOVO, possibilità di frazionamento semestrale del pagamento.
SOCIETÀ ASSICURATRICE BH Italia – Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+
Pec: bh-italia@legalmail.it.
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO Bucchioni’s Studio Srl
R.E.A. 99974
Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia –
Tel. 0187280122Fax 0187575808
e-mail: bucchionistudio@bucchioniassicurazioni.it
Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE

On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;

La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.


FATTI NOTI: ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Sono inoltre escluse dall’Assicurazione le richieste di Risarcimento:

a. conseguenti a Fatti Noti all’Assicurato prima della data di effetto della Polizza, anche se questi ultimi non sono mai stati denunciati ai precedenti assicuratori e anche se dichiarati nel Modulo di Adesione;

b. conseguenti a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che, per qualunque motivo o causa, l’Assicurato venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale ovvero licenziato per giusta causa;

c. relative a Danni che siano conseguenza dell’inottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di informazione e consenso informato ed in particolare, ma non esclusivamente, dal capo IV del Codice di Deontologia Medica (“Informazione e Consenso”);