POLIZZA COLLETTIVA BERKSHIRE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA NELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE PRIVATE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' COLPA GRAVE E DELLA CONDANNA IN SOLIDO CON LA STRUTTURA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA PRIVATA DI APPARTENENZA
COS'È LA COLPA GRAVE?
- CORTE DEI CONTI, SEZ. II, 20 MARZO 2007, N. 65 "… PRESENZA DI COMPORTAMENTI OMISSIVI SOLO SE CONNOTATI DALLA CONSAPEVOLEZZA, EQUIPARABILE ALLA COLPEVOLE IGNORANZA, DELLA NECESSITÀ DI AGIRE …”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. I, 27 GENNAIO 2006, N. 26 "… COLPA GRAVE NON SECONDO UN'ASTRATTA NOZIONE, MA VALUTANDO IL FATTUALE E CONCRETO ATTEGGIARSI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA L'AGENTE…”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. CALABRIA, 2 FEBBRAIO 2004, N. 64 "… LA DISTINZIONE TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE RISULTA DAL CONFRONTO TRA IL COMPORTAMENTO IN CONCRETO CON QUELLO CHE SAREBBE STATO NECESSARIO…”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. ABRUZZO, 2 NOVEMBRE 2003, N. 585 "… UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO ANOMALO ED INADEGUATO, CON EVIDENTE VIOLAZIONE DEI COMUNI, ELEMENTARI ED IRRINUNCIABILI CANONI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E DI SANA GESTIONE…”
Scheda tecnica del prodotto
| ASSICURATO | Tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle Strutture Sanitarie e/o Socio-Sanitarie Private e/o il personale medico che collabora con la Struttura Sanitaria Privata a qualunque titolo, che abbia pagato il relativo premio. |
| OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE |
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base)
Verso pagamento del premio e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori,
fino a concorrenza del Massimale quale definito
all’Articolo 3
e stabilito nella Scheda di Polizza, prestano l’assicurazione nella forma “Claims Made” enunciata all’Articolo 1, e si
obbligano a tenere indenne l’Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave ovvero di ogni somma che questi
sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti in tutti i casi
in cui le richieste di risarcimento, come definite nel Glossario, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave.
SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON LA STRUTTURA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA PRIVATA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)
Verso pagamento del premio convenuto gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Articolo 3, indennizzano
le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione)
subiti direttamente dall’Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale la Struttura Sanitaria
e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di
appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.
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| RISCHI COPERTI | L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nel Modulo di Adesione ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Aziende Sanitarie, a condizione che l’attività esercitata dall’Assicurato sia svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa Italiana ed Europea di volta in volta applicabili e previo ottenimento dei necessari titoli di studio, specializzazioni ed accreditamenti previsti da tali normative. L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato, consulente o collaboratore di strutture private e/o a partecipazione privata (ospedali, cliniche o altri istituti privati). È compresa altresì l’attività professionale “intramoenia” esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. |
| RICHIESTA DI RISARCIMENTO |
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
Non è considerata comunicazione formale della Struttura Sanitaria di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria. |
| SINISTRO | L’evento in relazione al quale la richiesta di risarcimento venga portata a conoscenza dell’Assicurato per la prima volta nel Periodo di Assicurazione. |
| MASSIMALE |
Sezione 1 RC Colpa Grave € 5.000.000 per sinistro o sinistro in serie.
Sezione 2 Condanna in solido con l’Ente di Appartenenza € 2.000.000 per sinistro o sinistro in serie. |
| FRANCHIGIA | Nessuna. |
| RETROATTIVITÀ E POSTUMA |
Retroattività fissa al 01.01.2008 Postuma anni 10 per cessata attività, anche per i soggetti che non fossero già stati assicurati da attivi. |
| DURATA POLIZZA |
La presente Polizza ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rinnovo, con effetto dalle ore e dal giorno indicato nella Scheda di Polizza. |
| SOCIETÀ ASSICURATRICE |
BH Italia – Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+
Pec:bh-italia@legalmail.it |
| INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO | Bucchioni’s Studio Srl R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it Pec: bucchionistudio@legalmail.it |
| PROCEDURA DI ADESIONE |
On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it; procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario. |
La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.