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Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile:

ART. 28 COSTITUZIONE ITALIANA "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3

  • ART. 22 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI "L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”."L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19.”
  • ART. 23 – DANNO INGIUSTO "È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”. "La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sai obbligato per legge o per regolamento.
  • ART. 20 – OBBLIGO DI DENUNCIA "Il Direttore Generale e il Capo del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti”."Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o per colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione”
  • ART. 1 L. 20/94 (mod. dall'art. 3 L. 639/96) "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

CCNL Dirigenza
Le Aziende garantiscono un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

CCNL Comparto
Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

La Finanziaria 2008
La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 3 comma 59 recita:
"È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”


Legge Gelli 8 marzo 2017 n. 24 – G.U. n. 84 del 17/3/2017

Art. 7 – Responsabilità Civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

La struttura sanitaria pubblica e/o privata risponde ai sensi degli artt. 1218-1228 C.C. delle proprie obbligazioni, anche delle condotte dolose e/o colpose degli esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal cliente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.

Estesa alla libera professione intramuraria sperimentazione, ricerca clinica e telemedicina convenzione con il S.S.N. .

Esercenti la professione sanitaria, rispondono ai sensi dell’art. 2043 C.C. salvo che non abbia agito assumendo obbligazione contrattuale direttamente con il paziente. Il giudice tiene conto delle buone pratiche cliniche assistenziali (linee guida art. 5 della legge) e dell’art. 590 sexies del codice penale (art. 6 della legge – punibilità esclusa per imperizia quando siano rispettate le linee guida).


Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professionale sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave (art. 9 primo comma).

Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio e/o della procedura stragiudiziale del risarcimento del danno l’azione di rivalsa può essere esercitata solamente a pagamento avvenuto ed entro un anno dallo stesso.

L’azione di responsabilità amministrativa è esercitata dalla Corte dei Conti per i dipendenti di strutture pubbliche. Magistratura Ordinaria per dipendenti strutture private.


Limiti della rivalsa

Per il dipendente pubblico, tre volte maggiore della retribuzione lorda e/o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Per il dipendente privato, tre volte del valore maggiore del reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa o nell’anno immediatamente precedente o successivo.


Obblighi assicurativi

Le strutture sanitarie pubbliche o private devono coprire con polizza e/o fondi predisposti la loro RCT compresa la responsabilità dei propri prestatori d’opera a qualunque titolo operante.

Gli esercenti la professione sanitaria pubblici e privati devono stipulare polizza assicurativa adeguata per colpa grave.


Pregressa e postuma (art. 11)

La garanzia assicurativa deve prevedere una retro di 10 anni ed un postuma compreso il periodo di retroattività di 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività.


Obblighi di comunicazione all’esercente la professione sanitaria (art. 13)

Entro 10 gg le aziende sanitarie in forma certa devono comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione di un giudizio nei loro confronti. La tardiva e/o incompleta comunicazione preclude l’ammissibilità all’azione di rivalsa di cui all’art. 9.


Prescrizione art. 2947 C.C.

Per l’esercente la professione sanitaria per il quale non vi è stata nessuna comunicazione di avviso di una richiesta danni di un terzo in base all’art. 2043 la prescrizione è di 5 anni.

Anche nei casi in cui l’esercente la professione sanitaria fosse stato avvisato di una richiesta danni trascorsi 5 anni senza che vi sia stata ulteriore comunicazione di interruzione dei termini il danno è prescritto.