POLIZZA COLLETTIVA BERKSHIRE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE COLPA GRAVE + CONDANNA IN SOLIDO CON L'ENTE DI APPARTENENZA
* Si precisa che la garanzia comprende la copertura dei danni di natura patrimoniale per colpa grave per quelle professioni sanitarie che pur esercitando in via prioritaria l'attività medica, possono avere mansioni di carattere amministrativo ed organizzativo quali ad esempio i primari ospedalieri direttori di struttura.COS'È LA COLPA GRAVE?
- CORTE DEI CONTI, SEZ. II, 20 MARZO 2007, N. 65 "… PRESENZA DI COMPORTAMENTI OMISSIVI SOLO SE CONNOTATI DALLA CONSAPEVOLEZZA, EQUIPARABILE ALLA COLPEVOLE IGNORANZA, DELLA NECESSITÀ DI AGIRE …”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. I, 27 GENNAIO 2006, N. 26 "… COLPA GRAVE NON SECONDO UN'ASTRATTA NOZIONE, MA VALUTANDO IL FATTUALE E CONCRETO ATTEGGIARSI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA L'AGENTE…”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. CALABRIA, 2 FEBBRAIO 2004, N. 64 "… LA DISTINZIONE TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE RISULTA DAL CONFRONTO TRA IL COMPORTAMENTO IN CONCRETO CON QUELLO CHE SAREBBE STATO NECESSARIO…”
- CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. ABRUZZO, 2 NOVEMBRE 2003, N. 585 "… UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO ANOMALO ED INADEGUATO, CON EVIDENTE VIOLAZIONE DEI COMUNI, ELEMENTARI ED IRRINUNCIABILI CANONI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E DI SANA GESTIONE…”
Scheda tecnica del prodotto
| ASSICURATO | La persona fisica – indicata nella Scheda di Polizza - dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria indicata nella Scheda di Polizza a qualsiasi titolo nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e/o il personale dipendente di Enti Pubblici, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
| OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE |
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base)
Verso pagamento del premio e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito
all’Articolo 18 e riportato nella Scheda di Polizza, a seconda dell’opzione scelta, prestano l’assicurazione nella forma “Claims Made” enunciata
all’Articolo 16, e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave
emessa dalla Corte dei Conti e passata in giudicato ovvero di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente
responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti in tutti i casi in cui le richieste di risarcimento, come definite nel
Glossario, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave a titolo di responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti.
SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)
Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale dedicato alla Sezione II, indennizzano le somme che
l’Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti
direttamente dall’Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria e/o
Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso
Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.
Restano ferme le esclusioni di cui all’Art. 24 di Polizza. Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia. È data facoltà all’Assicurato di acquistare anche singolarmente le garanzie previste dalle Sezioni I e II sopra descritte. |
| RISCHI COPERTI |
L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato
nel Modulo di Proposta ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Aziende Sanitarie, a condizione che l’attività esercitata
dall’Assicurato sia svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa Italiana ed Europea di volta in volta applicabili e
previo ottenimento dei necessari titoli di studio, specializzazioni ed accreditamenti previsti da tali normative.
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| RICHIESTA DI RISARCIMENTO |
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
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| SINISTRO | La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione (criterio c.d. “claims made”) ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, d.m. 232/2023 nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l’avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). |
| MASSIMALE |
Il massimale per sinistro o sinistro in serie, limitatamente alla Sezione I, è quello previsto per Legge: tre volte il valore maggiore della
retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale, conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente
precedente o successivo.
Resta inteso che in ogni caso il limite di risarcimento per Sinistro, Sinistro in Serie e per Periodo di Assicurazione non potrà superare per ciascuna delle Sezioni I e II, o. Sezione 2 quanto previsto rispettivamente nella Scheda di Polizza. |
| FRANCHIGIA | Nessuna. |
| RETROATTIVITÀ E POSTUMA | Retroattività base 10 anni dalla data di decorrenza. Postuma 10 anni per cessata attività per i soggetti che fossero già stati assicurati con BH Italia. |
| SOCIETÀ ASSICURATRICE |
BH Italia – Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+
Pec: bh-italia@legalmail.it. |
| INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO | Bucchioni’s Studio SRL R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it Pec: bucchionistudio@legalmail.it. |
| PROCEDURA DI ADESIONE |
On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it; La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario. |
La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.
FATTI NOTI: ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi coperti dalla presente polizza in dipendenza dell’attività esercitata dall’assicurato stesso con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione e che si siano concretizzati con una richiesta di risarcimento da parte di terzi, da parte dell’azienda di appartenenza e/o con invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.